Il Tar Abruzzo si è recentemente pronunciato su una gara d’appalto che presentava un caso relativo ad un errore sulla piattaforma telematica: l’errore non consentiva di stabilire con certezza la provenienza dell’Offerta Economica.
Nel caso specifico sono emersi:
A seguito di questi eventi il Consorzio risultava escluso dalla procedura aperta.
L’esclusione avveniva perché il concorrente partecipante risultava individuato dalla piattaforma in un’altra società, a causa di un problema tecnico imputabile al gestore del sistema telematico.
Vi è stato un errore di sistema che non ha riconosciuto quale concorrente il Consorzio, bensì un diverso soggetto.
L’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta affermata dall’Amministrazione sussiste solo nei casi in cui non sia possibile stabilire con apprezzabile grado di sicurezza a chi attribuire la paternità della stessa.
Tuttavia nella specie non ricorre una simile circostanza dato che è la stessa Stazione Appaltante a riferire la documentazione depositata solo al Consorzio ricorrente e alla consorziata esecutrice. Dunque non vi è incertezza su chi siano gli operatori economici che si sono vincolati.
Inoltre, tutta la documentazione caricata per la partecipazione alla gara è stata sottoscritta dal Consorzio ricorrente.
Come noto, la sottoscrizione costituisce la modalità con la quale viene garantito che l’offerta provenga da quel determinato soggetto ed è idonea a vincolarlo.
Dalla sottoscrizione deriva quindi un nesso indissolubile e incontestabile – avente piena efficacia giuridica – tra:
Il tutto per assicurare la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità della stessa.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it